L’art. 155 quinquies, comma 1 c.c. prevede che “il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico; tale assegno……è versato direttamente all’avente diritto”.
L’obbligo dei genitori di corrispondere l’assegno di mantenimento in favore dei figli non cessa con il raggiungimento della loro maggiore età bensì permane sino a quando questi non diventano economicamente indipendenti.
A questo riguardo la Suprema Corte di Cassazione ha precisato che il genitore che deduca la cessazione del diritto all’assegno di mantenimento per il figlio divenuto maggiorenne deve provare che questi è divenuto autosufficiente o che non è economicamente indipendente a causa della sua inerzia, ovvero del suo rifiuto ingiustificato di un lavoro compatibile con le sue attitudini.
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