Il codice di procedura civile agli artt. 657 e segg. prevede, nell’ipotesi in cui il conduttore (inquilino) non paghi il canone di locazione, una procedura sommaria, c.d. intimazione di sfratto per morosità, che consente al proprietario dell’immobile locato di intimare lo sfratto al conduttore e rientrare in possesso del proprio appartamento in tempi relativamente brevi, trattandosi di un procedimento più snello e più veloce rispetto ad una causa ordinaria.
Infatti, se il conduttore non compare all’udienza davanti al giudice, o, comparendo, non propone opposizione, il giudice convalida lo sfratto e fissa la data entro cui il conduttore moroso dovrà lasciare l’appartamento.
Se il conduttore non adempie spontaneamente entro la data indicata dal giudice, il locatore può iniziare la procedura di sfratto, notificando al conduttore, come atto preliminare, il precetto per rilascio dell’immobile; dopo di che l’Ufficiale giudiziario notificherà al conduttore l’avviso di accesso, indicando il giorno e l’ora in cui egli si recherà in loco per “sfrattare” il conduttore ed immettere nel possesso dell’immobile il proprietario.
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