(di Chiara Schena)
Per i giudici della I Sez. Civ., ai fini della nomina dell’amministratore di sostegno, la condotta non collaborativa del soggetto beneficiario non può costituire un indizio significativo di menomazione della salute fisica o psichica. I poteri dell’amministratore di sostegno devono rispondere alle specifiche finalità di tutela del soggetto amministrato e basarsi su un chiaro stato di menomazione della persona bisognosa di tutela. Corte di Cassazione- I Sez. Civ.- ord. n. 14689 del 27-05-2024
Con ricorso del 15 aprile 2019, le parti ricorrenti chiedevano al Tribunale di Termini Imerese la nomina di un amministratore di sostegno per una signora che evidenziava un grave stato di alterazione psicofisica, il che comprometteva la gestione autonoma del patrimonio.
La parte resistente contestava la domanda.
Il giudice tutelare accoglieva il ricorso e nominava un avvocato come amministratore di sostegno: la decisione si basava sulla relazione dei Servizi sociali, che descriveva la reclamante come sola, in difficoltà psichiche, e incapace di gestire le proprie risorse economiche. Leggi l’articolo completo: https://giuricivile.it/nomina-amministratore-di-sostegno-condotta-del-beneficiario/