Nella separazione consensuale sussiste un accordo tra i coniugi in ordine a tutte le condizioni della separazione stessa: volontà dei coniugi di separarsi, collocazione prevalente dei figli, misura del contributo economico dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento dei figli, eventuale contributo economico in favore di uno dei coniugi, etc.
In caso di separazione consensuale il Tribunale si limita ad omologare, mediante sentenza, tale accordo così da conferire alle condizioni concordate dai coniugi piena validità ed efficacia.
Si ricorre, invece, alla separazione giudiziale nel caso in cui i coniugi non riescano a raggiungere un accordo sulle condizioni di separazione. In tale ipotesi la separazione viene pronunciata con sentenza dal Tribunale, che – all’esito di apposito procedimento – ne impone le condizioni.
Il diritto di chiedere la separazione spetta a ciascun coniuge, anche in mancanza di accordo dell’altro coniuge. La procedura si avvia mediante ricorso al Tribunale competente.